(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 26 dell'11 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della legge
 
  1. La presente legge, in attuazione dei  principi  stabiliti  dalla
legge  17  maggio  1983,  n.  217  (legge  quadro  per  il  turismo e
interventi per il  potenziamento  e  la  qualificazione  dell'offerta
turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle
leggi  regionali 22 luglio 1980, n. 34 (disciplina delle attivita' di
ricezione turistica all'aperto) e 6 luglio 1984,  n.  33  (disciplina
della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare:
   a) case per ferie;
   b) ostelli per la gioventu';
   c) rifugi alpini e bivacchi fissi;
   d) posti tappa escursionistici (dortoirs);
   e) esercizi di affittacamere;
   f) case e appartamenti per vacanza.