(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 26 dell'11 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto della legge 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi regionali 22 luglio 1980, n. 34 (disciplina delle attivita' di ricezione turistica all'aperto) e 6 luglio 1984, n. 33 (disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare: a) case per ferie; b) ostelli per la gioventu'; c) rifugi alpini e bivacchi fissi; d) posti tappa escursionistici (dortoirs); e) esercizi di affittacamere; f) case e appartamenti per vacanza.